
La tassa sugli immobili all’estero, è discriminatoria? La UE Indaga
La Commissione Europea, Sta Indagando Per Capire Se L’imposta Sugli Immobili Detenuti All’estero Viola Gli Accordi Sulle Doppie Imposizioni. Le continue modifiche apportate dalla politica a questa tassa,stanno rallentando il lavoro della commissione, ma i risultati non dovrebbero farsi attendere molto. Ricordiamo per sommi capi cos’è l’ivie. Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). L’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2. L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
- 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
- per il 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
- Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
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